Durante un controllo dell’ARPA, competente per territorio, su un impianto di trattamento di acque reflue industriali, viene rilevato lo “sforamento” del limite del parametro zinco (1,1 mg/L). Il problema è rientrato in poche ore senza nessun danno al ricettore. Nei precedenti controlli ARPA e autocontrolli lo scarico è sempre risultato in regola. Il gestore si giustifica affermando che il problema sia riconducibile ad un guasto di una sonda o ad uno sversamento accidentale. Atteso che è stata presentata una denuncia, la linea difensiva del caso fortuito supportata da idonee motivazioni potrebbe avere successo?? In genere, per il caso fortuito, esso va escluso quando la causa è riconducibile ad eventi prevedibili e prevenibili e, sul punto, c’è parecchia giurisprudenza ben riassunta nella Sentenza della III Sez. della Cassazione n. 24333 del 10/06/2014. Sostenere comunque tale tesi, ovvero quella del guasto accidentale, se effettivamente con questa “scusa” non si vuole coprire un comportamento doloso magari finalizzato a conseguire vantaggio economico, ottenibile per esempio mediante risparmio di chemicals o energia elettrica, potrebbe essere utile per evitare di far incorrere la persona giuridica nelle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001 (lo stabellamento di uno scarico contenente sostanze pericolose è infatti un c.d. “reato presupposto”)…
Stabellamento di uno scarico contenente sostanze pericolose
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