Stabellamento di uno scarico contenente sostanze pericolose

Durante un controllo dell’ARPA, competente per territorio, su un impianto di trattamento di acque reflue industriali, viene rilevato lo “sforamento” del limite del parametro zinco (1,1 mg/L). Il problema è rientrato in poche ore senza nessun danno al ricettore. Nei precedenti controlli ARPA e autocontrolli lo scarico è sempre risultato in regola. Il gestore si giustifica affermando che il problema sia riconducibile ad un guasto di una sonda o ad uno sversamento accidentale. Atteso che è stata presentata una denuncia, la linea difensiva del caso fortuito supportata da idonee motivazioni potrebbe avere successo?? In genere, per il caso fortuito, esso va escluso quando la causa è riconducibile ad eventi prevedibili e prevenibili e, sul punto, c’è parecchia giurisprudenza ben riassunta nella Sentenza della III Sez. della Cassazione n. 24333 del 10/06/2014. Sostenere comunque tale tesi, ovvero quella del guasto accidentale, se effettivamente con questa “scusa” non si vuole coprire un comportamento doloso magari finalizzato a conseguire vantaggio economico, ottenibile per esempio mediante risparmio di chemicals o energia elettrica, potrebbe essere utile per evitare di far incorrere la persona giuridica nelle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001 (lo stabellamento di uno scarico contenente sostanze pericolose è infatti un c.d. “reato presupposto”)…

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